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risparmiodigitale.com non ti ha spedito la merce? Ecco come difendersi

22 maggio 2013 in Consumatore

22 mag

Dopo il caso di crazystorebay.com, stanno arrivando purtroppo numerose alla Casa del Consumatore le segnalazioni di altri siti di e-commerce che non consegnano la merce né danno seguito alle richieste di rimborso, sottraendosi anche ai più elementari doveri di customer care.

E’ questo il caso del sito risparmiodigitale.com, segnalato proprio per mancate o ritardate consegne e negata assistenza ai clienti. La Casa del Consumatore auspica si tratti di un momentaneo periodo di difficoltà, del quale non debbono però fare le spese ignari clienti. Va bene la ricerca del “risparmio“, ma se nulla arriva l’affare non è che sia così conveniente…

Che fare dunque se si è ordinata e pagata la merce ma nulla arriva a casa?
Innanzitutto bisogna inviare alla società Digitalia s.r.l.s. (proprietaria del sito) una lettera di diffida con cui si richiede di consegnare la merce ordinata oppure, in mancanza, il rimborso del prezzo pagato.

A questo proposito, la Casa del Consumatore, sulla base delle segnalazioni ricevute, ha deciso, in caso di esito negativo delle diffide, di lanciare un’iniziativa collettiva per ottenere la consegna della merce oppure, in mancanza, la restituzione dei soldi pagati.

Ecco come aderire all’iniziativa:
1) compilate e scaricate il modello di diffida: il costo è di euro 2,99 e comprende la quota associativa alla Casa del Consumatore;
2) una volta compilati, la scheda di adesione e la diffida vanno firmati e inviati (via fax al n. 02 76392450 o via mail a info@casadelconsumatore.it) alla Casa del Consumatore, che provvede per voi all’invio della diffida alla società Digitalia s.r.l.s. con posta elettronica certificata;
3) trascorsi 15 giorni, se non avrete ricevuto conferma della spedizione della merce o del rimborso dei soldi pagati, potrete aderire all’azione collettiva per ottenere tutti con un’unica azione la condanna della società al pagamento delle somme che vi sono dovute.

Per informazioni potete contattare la Casa del Consumatore allo 02 76316809.

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generale

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Parte Caro-luce, la classifica delle tariffe elettriche

21 maggio 2013 in Consumatore

21 mag

Parte da questo mese Caro-luce, la classifica mensile delle principali e più diffuse offerte di energia elettrica sul mercato italiano.
Come si può constatare leggendo la classifica, le migliori offerte sono in genere quelle che si attivano da soli, sul web o per telefono. Le differenze tra un’offerta e l’altra, contrariamente a quanto in genere si pensi, possono essere rilevanti e la scelta del fornitore giusto può farci risparmiare anche centinaia di euro ogni anno.
A loro volta, i fornitori propongono diverse offerte ed è quindi importante saper scegliere non solo il fornitore, ma anche la sua migliore offerta.
I criteri in base ai quali viene elaborata la classifica li trovate qui sotto. La sua finalità è di orientarvi nella scelta delle migliori offerte. Per la scelta dell’offerta che fa al caso vostro, potete leggere i consigli per la scelta della migliore tariffa elettrica e utilizzare il trovaofferte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

In verde trovate le offerte più convenienti rispetto alla tariffa del servizio di maggior tutela (il cosiddetto mercato vincolato, fornito nella maggior parte dei casi da Enel Servizio Elettrico), pagata da chi non è passato al mercato libero, aderendo all’offerta di un nuovo fornitore. In rosso le offerte più care rispetto al servizio di maggior tutela (511,28 euro/anno in base alle tariffe oggi vigenti).

Se avete bisogno di assistenza nella scelta o nella conclusione del contratto, potete rivolgervi allo sportello di Casa del Consumatore più vicino o alla sede nazionale.

Ecco la classifica del mese di maggio!

N.

Fornitore

Offerta

Tipologia

€/anno

1

Sorgenia

TiVoglioWeb

Bloccata

465,19

2

E.ON Energia

E.ON LuceClick

Bloccata

468,38

3

Enel Energia

Semplice Luce

Bloccata

470,58

4

Iren Mercato

Iren Energia Web

Indicizzata

471,89

5

Enel Energia

E-light

Bloccata

471,91

6

Eni

Eni link

Bloccata

473,42

7

Eni

Eni young

Indicizzata

475,70

8

Edison Energia

Edison luce sconto facile

Indicizzata

483,96

9

Trenta

Sconto Energia Trenta monoraria_web

Indicizzata

489,22

10

Eni

Eni FREE

Indicizzata

491,78

11

Acea Energia

Acea Rapida

Bloccata

494,93

12

Trenta

Sconto Energia Trenta Monoraria

Indicizzata

496,33

13

Iren Mercato

20 giorni per te

Indicizzata

498,28

14

AGSM Energia

Chiara monoraria

Indicizzata

499,42

15

Edison Energia

Edison Luce prezzo fisso

Bloccata

527,40

16

E.ON Energia

E.ON Luce verde più

Bloccata

536,58

17

E.ON Energia

E.ON Energia Assicurata

Bloccata

546,41

18

Eni

Eni Fixa

Bloccata

560,31

19

Eni

Eni Eni3

Bloccata

560,31

20

Eni

Eni Relax Scacciapensieri

Bloccata

562,40

21

Enel Energia

Tutto Compreso Luce

Bloccata

565,17

22

Acea Energia

Acea Unica Monoraria

Bloccata

568,70

23

GDF SUEZ Energie

Casapiùverde

Bloccata

571,17

24

Sorgenia

Libero 24

Bloccata

573,00

25

GDF SUEZ Energie

MyEnergy offerta energia elettrica

Bloccata

573,40

26

Sorgenia

Zero Pensieri

Bloccata

611,37

Criteri in base ai quali viene stilata la classifica:
Fonte dei dati: trovaofferte dell’AEEG. L’adesione delle aziende al trovaofferte è volontaria. Sono quindi disponibili sul territorio, nazionale e locale, anche altre offerte
Offerta di riferimento: servizio di maggior tutela (mercato vincolato), 511,28 €/anno
Metodo di calcolo delle tariffe: sulla base delle tariffe AEEG oggi vigenti
Tipologia di cliente: residente
Consumo: 2700 Kwh (consumo medio della famiglia italiana)
Potenza impegnata: 3 KW
Tipologia di offerte: destinate ai privati, comprensive di eventuali sconti, non combinate con altre offerte dello stesso fornitore, attivabili su tutto il territorio nazionale (o gran parte di esso), monorarie, a prezzo fisso o indicizzato (alle tariffe AEEG o ad altro)

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Servizi, Soldi

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informaticavip.it non consegna? Ecco cosa fare

16 maggio 2013 in Consumatore

16 mag

Da qualche tempo ci stiamo occupando (vedi il nostro articolo) dei malcapitati che, ordinata e pagata merce sul sito crazystorebay.com, non hanno poi ricevuto i prodotti ordinati, nonostante le promesse della società proprietaria del sito, la cooperativa 3DR di Pimone (NA).

Pare però che crazystorebay non sia l’unico sito col quale la cooperativa ha agito, visto che la stessa società risulta intestataria anche di informaticavip.it, sito che, stando alle prime segnalazioni che ci sono giunte, avrebbe anch’esso ordini inevasi nonostante i soldi già ricevuti in pagamento.

Il sito risulta inoltre stranamente in manutenzione da oltre due settimane.

Chi si trovasse in questa situazione può aderire all’iniziativa collettiva già lanciata dalla Casa del Consumatore contro la società 3DR.

Ecco come aderire:
1) compilate e scaricate il modello di diffida: il costo è di euro 2,99 e comprende la quota associativa alla Casa del Consumatore;
2) una volta compilati, la scheda di adesione e la diffida vanno firmati e inviati (via fax al n. 02 76392450 o via mail a info@casadelconsumatore.it) alla Casa del Consumatore, che provvede per voi all’invio della diffida alla Cooperativa 3DR con posta elettronica certificata;
3) trascorsi 15 giorni, se non avrete ricevuto conferma della spedizione della merce o del rimborso dei soldi pagati, potrete aderire all’azione collettiva per ottenere tutti con un’unica azione la condanna della società al pagamento delle somme che vi sono dovute.

Per informazioni potete contattare la Casa del Consumatore allo 02 76316809.

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Soldi

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Telefonate commerciali a casa. Possiamo farle smettere?

15 maggio 2013 in Consumatore

Se facessimo un sondaggio su quanti gradiscono ricevere telefonate commerciali dai vari operatori ed aziende, probabilmente il risultato sarebbe scontato: una percentuale di “NO” molto vicina al 100%!

Il teleselling, infatti, è una tecnica di marketing molto “invadente”, ma nonostante ciò, ancora molto utilizzata da chi vuole proporci di cambiare operatore telefonico, di abbonarci ad una pay-tv, di passare ad altro fornitore di luce e gas, di acquistare 10 litri d’olio, ecc. ecc.
E per essere sicuri di trovarci in casa, i call center (spesso stranieri) telefonano in orari piuttosto scomodi, in genere il telefono squilla mentre stiamo pranzando o cenando…

Quali obblighi sono previsti dalla legge per gli operatori di telemarketing?
Per poter effettuare telefonate di comunicazione commerciale e a carattere promozionale e pubblicitario, è necessario aver previamente ottenuto il consenso esplicito dell’interessato.
Purtroppo, ci capita spesso di fornire il consenso senza rendercene conto: durante la stipula di contratti oppure mediante raccolte punti, concorsi a premi, tessedere fedeltà, ecc.
Insomma, sono tanti i modi con cui le aziende possono facilmente ottenere il nostro consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali, senza che quasi ce ne rendiamo conto.
Fortunatamente il Codice della Privacy prevede la possibilità di opporsi al trattamento dei propri dati effettuato a fini promozionali, pubblicitari o comunque commerciali.
Per quanto riguarda il “contenuto” delle telefonate, l’operatore dovrebbe innanzitutto specificare che i dati personali dell’interessato sono stati estratti dagli elenchi telefonici oppure da liste private ed informarlo della possibilità di revocare il proprio consenso al trattamento di tali dati nonché di iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni per non essere più contattato. Ma soprattutto il numero telefonico dal quale chiama l’operatore non dovrebbe essere “anonimo”, bensì evidente per consentirne l’identificazione. Purtroppo, sappiamo bene che nella maggior parte dei casi tutto questo non avviene…

Come difendersi allora dalle chiamate commerciali indesiderate?
La soluzione più drastica sarebbe quella di eliminare la linea fissa, ma non tutti possono farlo.
Per chi è presente sull’elenco telefonico, c’è la possibilità di iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni istituito dal Garante della Privacy, che però, si sa, non ha dato i risultati sperati. Le migliaia di utenti che ogni giorno si iscrivono al registro non hanno risolto il problema e continuano a ricevere telefonate commerciali sgradite. È consigliabile, a questo punto, fare una segnalazione all’Autorità Garante della Privacy utilizzando il modello apposito, in modo da stimolare l’intervento del Garante affinchè faccia controlli sulla corretta applicazione della legge sulla privacy da parte degli operatori.

Ma per coloro che non sono in elenco (quindi non possono richiedere l’iscrizione al Registro delle Opposizioni) e, comunque, per tutti coloro che intendono negare o revocare espressamente il consenso al trattamento dei propri dati, richiedendone la cancellazione dagli elenchi privati, potete untilizzare un apposito modello da inviare per lettera raccomandata oppure via pec alle varie aziende “disturbatrici”.

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Cartelle esattoriali: non pagate gli interessi sulle multe!

10 maggio 2013 in Consumatore

10 mag

Avete ricevuto una cartella di pagamento per multe non pagate con addebito di  interessi semestrali 10% ai sensi della legge 689/1981 (codice tributo 5243)? Allora leggete questo articolo!

Una regola generale, prima di pagare la cartella, è verificare che il verbale vi sia stato a suo tempo notificato regolarmente e che dalla notificadel verbale  alla (richiesta di) notifica della cartella non siano passati più di cinque anni. Se vi trovate in questa situazione, vi conviene fare una richiesta di annullamento della cartella, perché l’omessa notifica del verbale o la notifica della cartella dopo cinque anni sono validi motivi per ottenere l’annullamento del ruolo.

Se però effettivamente la multa è da pagare, fate allora attenzione che non vi abbiano addebitato anche gli interessi semestrali del 10% (cod. tributo 5243), perché potete opporvi al loro pagamento!
Lo ha sancito la Corte di Cassazione sin dal 2007, con una sentenza che non solo ad oggi non è mai stata smentita dalla stessa Corte, ma anzi è stata seguita da numerosi Giudici di Pace. Solo certi comuni ed enti esattori sembrano essersela dimenticata…

Secondo la Cassazione (sentenza n. 3701 del 2007) alle sanzioni per violazione di norme del codice della strada si applica l’art. 203 del Codice della Strada, che prevede, in caso di ritardo nel pagamento della multa, l’iscrizione a ruolo della metà del massimo edittale e non anche l’applicazione degli interessi semestrali del 10% previsti dall’art. 27 della Legge n. 689 del 1981.
L’addebito in cartella di interessi semestrali del 10% (e relativi compensi dell’ente esattore) è perciò illegittimo nonché particolarmente oneroso per noi, soprattutto in quei casi in cui l’amministrazione si sia ridotta a fare il ruolo e spedire la cartella in prossimità della scadenza del termine di prescrizione quinquennale.

Vi consigliamo perciò, se vedete addebitati nella vostra cartella interessi semestrali del 10% – codice tributo 5243,  di fare ricorso al Giudice di Pace per farveli togliere!

Attenti ai termini, l’opposizione va fatta entro trenta gioni dalla notifica della cartella!

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Soldi

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CRDGAME.it non consegna la merce: l’Antitrust indaga

8 maggio 2013 in Consumatore

7 mag

Dopo il caso di crazystorebay.com, l’Antitrust torna ad occuparsi di pratiche commerciali scorrette nel settore delle vendite in internet, in particolare di mancata consegna di merce acquistata online.
È il turno di CRDGAME.it, un sito di e-commerce che vende giochi, videogiochi, prodotti informatici e di elettronica, nei cui confronti l’Antitrust ha appena avviato un’istruttoria a seguito di diverse segnalazioni.

Queste le criticità del sito:
a) informazioni non veritiere circa l’effettiva disponibilità dei prodotti offerti in vendita;
b) omissione di informazioni rilevanti sulla concreta possibilità di fornire i prodotti esposti online;
c) opposizione di difficoltà all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori (es. recesso e restituzione del prezzo per mancata consegna);
d) informazioni non veritiere in relazione a contenuto e modalità di esercizio dei diritti da parte dei consumatori.

Ma nell’attesa che l’Antitrust chiuda l’istruttoria e si pronunci sulla vicenda, cosa può fare chi ha ordinato la merce e non l’ha ancora ricevuta?
Innanzitutto bisogna inviare alla società CRD Game s.r.l.s. una lettera di diffida con cui si richiede di consegnare la merce ordinata oppure, in mancanza, il rimborso del prezzo pagato.

A questo proposito, la Casa del Consumatore, sulla base delle segnalazioni ricevute, ha deciso di lanciare un’iniziativa collettiva per ottenere la consegna della merce oppure, in mancanza, la restituzione dei soldi pagati.

Ecco come aderire:
1) compilate e scaricate il modello di diffida: il costo è di euro 2,99 e comprende la quota associativa alla Casa del Consumatore;
2) una volta compilati, la scheda di adesione e la diffida vanno firmati e inviati (via fax al n. 02 76392450 o via mail a info@casadelconsumatore.it) alla Casa del Consumatore, che provvede per voi all’invio della diffida alla società CRD Game s.r.l.s. con posta elettronica certificata;
3) trascorsi 15 giorni, se non avrete ricevuto conferma della spedizione della merce o del rimborso dei soldi pagati, potrete aderire all’azione collettiva per ottenere tutti con un’unica azione la condanna della società al pagamento delle somme che vi sono dovute.

Per informazioni potete contattare la Casa del Consumatore allo 02 76316809.

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Diritti, Soldi, Tecnologia e media

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Crazystorebay: al via l’azione collettiva

2 maggio 2013 in Consumatore

2 mag

La novità è che, finalmente, il sito di vendita online crazystorebay.com è stato sequestrato dai Carabinieri per ordine della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.
Il sito, già segnalato da striscia la notizia e da questo blog, era stato recentemente sanzionato anche dall’Antitrust con una multa da 50mila euro per pratiche commerciali scorrette, consistenti in mancata consegna di merce ordinata, vendita di merce non disponibile ed errate informazioni ai consumatori.

Cosa può fare chi ha ordinato la merce e ancora non l’ha ricevuta?

La società attuale proprietaria del sito, la Cooperativa 3DR di Pimonte (NA), risulta ancora in attività e quindi la prima cosa da fare è inviare una diffida, intimando la consegna della merce o, in mancanza, la restituzione del prezzo pagato.
La Casa del Consumatore, viste le numerosissime segnalazioni ricevute, ha deciso di lanciare un’iniziativa collettiva per ottenere la consegna dei prodotti o, in mancanza, la restituzione dei soldi pagati.

Ecco come aderire:
1) compilate e scaricate il modello di diffida: il costo è di euro 2,99 e comprende la quota associativa alla Casa del Consumatore;
2) una volta compilati, la scheda di adesione e la diffida vanno firmati e inviati (via fax al n. 02 76392450 o via mail a info@casadelconsumatore.it) alla Casa del Consumatore, che provvede per voi all’invio della diffida alla Cooperativa 3DR con posta elettronica certificata;
3) trascorsi 15 giorni, se non avrete ricevuto conferma della spedizione della merce o del rimborso dei soldi pagati, potrete aderire all’azione collettiva per ottenere tutti con un’unica azione la condanna della società al pagamento delle somme che vi sono dovute.

Per informazioni potete contattare la Casa del Consumatore allo 02 76316809.

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Soldi, Tecnologia e media

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Arrivano le nuove 5 euro: in circolazione dal 2 maggio

22 aprile 2013 in Consumatore

22 apr

A più di dieci anni dall’introduzione della prima serie dell’euro, l’Eurosistema ha coniato la nuova banconota da 5 € che entrerà in circolazione il 2 maggio 2013.
La vecchia (per ora attuale) banconota verrà gradualmente ritirata dalla circolazione e, successivamente, dichiarata fuori corso. Ma niente paura: la prima serie continuerà a mantenere il suo valore e sarà possibile potrà chiedere il cambio alle banche centrali nazionali dell’eurozona in qualsiasi momento.

Novità e caratteristiche di sicurezza
La novità più evidente e visibile a colpo d’occhio è il nuovo colore della cifra grande “5” posta in basso a sinistra: non sarà più blu scuro ma verde smeraldo “brillante”. Muovendo la banconota il “5” cambierà tonalità, passando dal verde al blu, e creerà l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale.
Il disegno e i colori dominanti saranno gli stessi, ma le caratteristiche di sicurezza saranno più evolute e raffinate, frutto dei progressi tecnologici nel campo della sicurezza delle banconote.
Nella filigrana e nell’ologramma è stato apposto il ritratto della figura mitologica comunitaria per eccellenza: Europa. La sua effige è tratta da un vaso di oltre 2000 anni fa, ritrovato in Italia e custodito al museo del Louvre di Parigi.
Tenuto conto che in questi dieci anni l’UE si è allargata, la cartina dell’Europa stampata sulla nuova banconota mostrerà anche Malta e Cipro, la scritta “EURO” comparirà in caratteri cirillici oltre che latini e greci, l’acronimo della BCE sarà riportato in 9 lingue (anziché solo 5).

 Campagna di informazione e lotta efficacie alla falsificazione
Anche se fino ad oggi in Europa il fenomeno della falsificazione delle banconote non è stato particolarmente preoccupante, è tuttavia molto importante che le caratteristiche di sicurezza dei nuovi biglietti siano facilmente riconoscibili da tutti. Per questo motivo la BCE e le banche centrali nazionali dell’eurozona si impegnano a condurre una campagna di informazione sulla nuova serie Europa.
Del resto, la banconota da 5 euro, infatti, segna solo l’inizio della graduale sostituzione di tutti i tagli di carta che avverranno nei prossimi anni. Pertanto, sarà molto importante che i cittadini siano in grado di riconoscere i biglietti falsi.
L’Eurosistema cerca anche di assicurare che le apparecchiature per la selezione, la verifica e l’accettazione delle banconote siano in grado di individuare in maniera affidabile gli esemplari contraffatti.

Euro Cash Academy
Sul sito www.nuovovoltoeuro.eu, oltre al dettaglio di tutte le caratteristiche della nuova banconota da 5 euro, è possibile giocare ad “Euro Cash Academy”: un quiz per testare la propria conoscenza sulle nuove banconote in euro ed una pizza virtuale da esplorare.

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generale, Soldi

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Risarcimenti obbligazioni Convertendo BPM: occhio alla scadenza del 30 aprile!

19 aprile 2013 in Consumatore

Scade il 30 aprile 2013 il termine ultimo per inviare le richieste di rimborso per le perdite subite sulle obbligazioni Convertendo della Banca Popolare di Milano.

Ad oggi poco più della metà dei clienti che ne avrebbero diritto hanno aderito alla procedura per ottenere i rimborsi. Affrettatevi quindi! Ecco come fare.

Per accedere alla procedura basta compilare il questionario e il mandato che trovate qui.

Ricordiamo che la procedura di conciliazione, partita il primo ottobre 2012, riguarda le obbligazioni “Convertendo 2009/2013 – 6,75%, codice ISIN IT0004504046.

Vi possono aderire:

- i clienti persone fisiche che, nel periodo compreso tra il 7 settembre 2009 ed il 30 dicembre 2009, hanno sottoscritto obbligazioni del Convertendo presso una filiale delle Banche del Gruppo BPM (ossia, oltre alla Capogruppo, la Banca di Legnano – incorporante la CR Alessandria – e la Banca Popolare di Mantova);

- i clienti persone fisiche che, nel periodo compreso tra il 15 giugno 2009 ed il 16 luglio 2009, hanno acquistato diritti di opzione su obbligazioni del Convertendo presso una filiale delle Banche del Gruppo BPM.

Sono invece esclusi dalla procedura gli investitori istituzionali e coloro che, essendo già azionisti di BPM, abbiano esercitato i propri diritti di opzione spettanti in relazione alle obbligazioni del Convertendo nel periodo compreso tra il 15 giugno 2009 ed il 3 luglio 2009 o abbiano acquistato, in qualunque momento, ulteriori diritti di opzione a integrazione di quelli loro assegnati, nonché i clienti che hanno acquistato il Convertendo in internet.

La trattazione di ciascuna posizione, al fine di valutare l’ammissibilità della domanda e, in caso positivo, la sussistenza o meno dei presupposti di risarcibilità e i termini dell’eventuale conciliazione, di regola, avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda del cliente.

Un’apposita Commissione di Conciliazione (composta da un esponente della Banca e da uno dell’associazione di consumatori) procederà poi all’analisi dei singoli casi e, ove i conciliatori ne verifichino concordemente i presupposti, formulerà al cliente una proposta di conciliazione.

In caso di accettazione della proposta, il pagamento della somma pattuita è previsto entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione da parte della Segreteria tecnica.

Ove la proposta non dovesse invece essere accettata, il cliente riprenderà piena libertà di adottare tutte le iniziative che riterrà più opportune.

Quanto ai criteri di valutazione della perdita ai fini dell’eventuale rimborso in sede di conciliazione, il Protocollo quantifica – in via forfetaria e standardizzata – la sua entità in una misura pari al 65% del valore nominale delle obbligazioni sottoscritte.

Al fine di determinare la percentuale dell’eventuale rimborso, la posizione del cliente sarà ricondotta dalla Commissione in una delle tre categorie previste dal Protocollo che prevedono differenti misure di rimborso:

● Categoria A: rimborso massimo sino al 100% della perdita;

● Categoria B: rimborso massimo sino al 60% della perdita;

● Categoria C: nessun rimborso.

Per aderire, chiedere informazioni o aiuto nella compilazione dei moduli, potete contattare la Casa del Consumatore al numero 02/76316809.

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Fallimento Agenzia Debiti: gli ultimi aggiornamenti

18 aprile 2013 in Consumatore

18 apr

Il Giudice Delegato del Fallimento Agenzia Debiti ha fissato il calendario per il deposito del progetto di stato passivo e per le udienze di verifica delle domande di insinuazione e rivendica depositate tempestivamente (e quindi per quelle pervenute alla Cancelleria della Sezione Fallimentare entro il termine del 25.03.2013):

-  9 aprile 2013 per il deposito del progetto di stato passivo relativo alle domande dal n. 1 al n. 200 (v. allegato), che indicativamente verranno tutte esaminate all’udienza del 24 aprile 2013 alle ore 10.00;
-  9 maggio 2013 per il deposito del progetto di stato passivo relativo alle domande dal n. 201 al n. 500, che indicativamente verranno tutte esaminate all’udienza del 18 giugno 2013 alle ore 10.00;
-  9 giugno 2013 per il deposito del progetto di stato passivo relativo alle domande successive al n. 501 compreso, che indicativamente verranno tutte esaminate all’udienza del 18 settembre 2013 alle ore 10.00.

Informiamo tutti i creditori che non avessero ancora inviato la loro richiesta di ammissione al passivo che è possibile inviarla anche tardivamente, per chiedere al Fallimento di non incassare cambiali o assegni già consegnati alla società fallita e chiedere la restituzione delle somme già pagate, se non si è ottenuto quanto promesso dalla società fallita.
L’unico effetto negativo del tardivo invio dell’istanza è che, se sono già state distribuite delle somme, si potrà partecipare solo a successivi riparti.

Vi ricordiamo che qui potete trovare il modello di insinuazione da compilare ed inviare al Fallimento. Il modello è gratuito per gli associati alla Casa del Consumatore.

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Diritti, Soldi

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